Lo statuto

STATUTO DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATOASSOCIAZIONE TERRITORIALE PER LINTEGRAZIONE PASSO PASSO – ODVAssociazione di volontariato prevalentemente a favore di persone con disabilità

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita con sede a Marzabotto (Città Metropolitana di Bologna), in Via Matteotti n. 1/C l’Associazione di volontariato denominata
“ASSOCIAZIONE TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE PASSO PASSO – ODV”. L’Associazione è costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, come Organizzazione di Volontariato avente la suddetta denominazione.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune, approvato dall’Assemblea degli associati, non comporta modifica statutaria.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite delle sedi operative o sedi distaccate, per un miglior svolgimento delle attività associative, nell’ambito della Città Metropolitana.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro.

Art.2

Scopi e attività

L’Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalentedelle prestazioni dei volontari associati.

L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché’ ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;e)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera in attività di volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con l’intento di agire a favore di tutta la collettività, con prevalente riferimento alle persone con disabilità, in particolare nell’ambito del settore socio-assistenziale.

L’Associazione si prefigge lo scopo di svolgere attività di sostegno e di facilitazione allo sviluppo delle potenzialità e delle autonomie psico-fisiche e sociali prevalentemente delle persone con disabilità, indipendentemente dalla tipologia, dalla causa originante e dall’età (pur con particolareAtto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 – D.lgs. 117/17

attenzione all’età evolutiva), a tutela dei diritti sociali e sanitari, e per favorire la loro integrazione/inclusione nei vari contesti scolastici, lavorativi e sociali in genere e migliorarne la qualità della vita personale e relazionale.
L’Associazione si caratterizza per la territorialità della sua azione, dei bisogni e delle risorse, rivolgendo la propria attenzione a partire dai Comuni delle Valli del Reno del Setta, dove è nata, pur non escludendo altri territori metropolitani, per esservi presente ed operante.

Partendo dal riconoscimento del valore della persona, prima e al di là delle sue difficoltà, per la realizzazione dello scopo prefisso l’Associazione si propone di svolgere, in attività di volontariato e a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività solidaristiche:

Promuovere azioni di sensibilizzazione volte a valorizzare le potenzialità delle persone con disabilità e considerare la “disabilità” non solo come eventuale problema, ma anche come possibile risorsa per la collettività.

 Promuovere forme di mutuo e auto-aiuto tra le persone con disabilità e i loro famigliari, e creare condizioni che favoriscano rapporti di reciproca amicizia, con apertura ad altre associazioni e realtà sociali presenti sul territorio.

Creare una rete informativa e offrire supporto, anche economico e per quanto possibile, per interventi o progetti a sostegno delle persone con disabilità e le loro famiglie riguardo sia opportunità legislative, socio-sanitarie e psico-pedagogiche, soprattutto in funzione dell’integrazione scolastica, lavorativa e sociale, sia opportunità di altro tipo presenti sul territorio, per una partecipazione, alla pari dei coetanei, ad esperienze di tempo libero e di autonomia personale, relazionale ed abitativa.

Promuovere iniziative di informazione e formazione per familiari, volontari, insegnanti, e operatori delle istituzioni educative, riabilitative e sociali, su tematiche relative alle finalità dell’associazione, nel quadro di un superamento della frammentarietà degli interventi e di un loro coordinamento, in funzione della costruzione progressiva di “progetti di vita”personalizzati che favoriscano per quanto possibile l’emancipazione e le capacità di scelta dei soggetti, valorizzandone le potenzialità e rispettandone le inclinazioni.

Collaborare per la realizzazione degli obiettivi statutari con gli enti competenti, altri soggetti del Terzo Settore e altre organizzazioni socialmente riconosciute, e, se necessario, sollecitare o vigilare in ordine all’applicazione delle leggi vigenti in materia di disabilità, con particolare riferimento a una effettiva integrazione/inclusione scolastica, lavorativa e sociale, ivi compreso il tempo libero.

Promuovere lo studio, le condizioni di fattibilità ed esperienze propedeutiche ad un futuro di autonomia possibile, anche abitativa, collaborando per eventuali progettazioni di vita indipendente dalla propria famiglia, favorendo l’autodeterminazione per quanto possibile e la piena inclusione sociale, preferibilmente nel proprio ambiente di vita e di relazioni, coinvolgendo le rispettive amministrazioni pubbliche o enti privati.

Per lattuazione delle proprie finalità istituzionali, lAssociazione intende:

  •  Favorire occasioni di conoscenza, di incontro e di interscambio tra le diverse famiglie o singole persone direttamente coinvolte o interessate.
  • Attivare processi di aggregazione per rendere soggetti attivi le persone in situazione di svantaggio e le loro famiglie e per superare condizioni di solitudine o disagio, promuovendo forme di auto-organizzazione e iniziative o progetti di carattere sociale, culturale, ricreativo e assistenziale.
  • Favorire il confronto, la collaborazione e l’interscambio tra associazioni e realtà diverse di solidarietà e di impegno sociale, e partecipare in rete a possibili co-progettazioni con soggetti pubblici e privati.
  •  Contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della diversità e dell’integra-

zione delle persone con disabilità, tramite convegni, giornate seminariali o interventi specifici nella comunità locale, utilizzando i diversi strumenti comunicativi più efficaci, valorizzando le risorse della comunità e mettendo in rete le diverse competenze.

Contribuire ad una riflessione critico-costruttiva sulle politiche sociali e sanitarie e le relative conseguenze o scelte operative, anche con la partecipazione attiva agli organismi e ai tavoli istituzionali di lavoro e di co-programmazione, in un’ottica di possibile collaborazione.

  •  Promuovere e/o sostenere iniziative o progetti per il tempo libero e di progressiva autonomia dalla famiglia, anche tramite week-end residenziali o brevi soggiorni, favorendo esperienze di vita inter-indipendente.
  • Sollecitare e collaborare alla creazione di opportunità e di luoghi di aggregazione rivolti ai giovani disabili e non, per favorire relazioni alla pari e amicali e la partecipazione ad opportunità ed attività di “tempo libero”, e per sviluppare le potenzialità e le attitudini di ognuno, mediante laboratori, attività più o meno strutturate, interventi educativi e/o abilitativi, anche con metodologie specifiche, in collaborazione con singoli professionisti od organizzazioni competenti, contribuendo in tal caso, se e per quanto possibile, ad un sostegno economico, se pur indiretto, per eventuali costi a carico delle famiglie.
  • Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.L’Associazione, inoltre, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione o di partenariato con enti pubblici o privati e con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.Tutte le attività prettamente istituzionali sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie, fornite dai propri aderenti.
    L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di associato.Art.3Risorse economiche- Fondo comuneL’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
    1. quote degli associati;
    2. eredità, donazione e legati;
    3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anchefinalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei finistatutari;
    4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
    5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso losvolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria esussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    7. erogazioni liberali e contributi degli associati e dei terzi;
    8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.:feste, sottoscrizioni anche a premi);
    9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Membri dellAssociazione
Possono diventare associati dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano i principi e le finalità, ne dimostrino interesse e/o si impegnino a contribuire, per quanto loro possibile, alla realizzazione degli scopi istituzionali.
L’ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione da parte dell’interessato di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni di età dai 16 anni in su, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta come da art.4.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso come da art.4.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:

  •  per decesso;
  •  per recesso;
  •  per decadenza automatica, causa mancato versamento della quota per 2 anni di seguito
  •  per esclusione:
  •  per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  •  per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioniadottate dagli organi dell’Associazione.L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
    Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
    Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.Art. 6 – Diritti e doveri dei sociI soci hanno diritto a:
  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere, se aggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche oEnti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legalirappresentanti o mandatari;
  •  prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa allagestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.I soci sono obbligati a:
  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione o ne ledi la reputazione;
  •  versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  •  contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.Art.7Soci onorari e amici dellassociazione
    Sono Soci onorari le persone che hanno contribuito in modo rilevante allo sviluppo dei temiconcernenti le attività dell’Associazione e che verranno nominate dal Consiglio Direttivo.
    I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa; non possono assumere cariche direttive nell’associazione e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo, ma senza diritto di voto.
    Su richiesta, possono essere annoverati come “amici dell’associazione” per decisione del Consiglio Direttivo, trascrivendone i nominativi nel relativo verbale, quanti intendono contribuire in qualche modo alla vita e alle attività dell’associazione, pur non facendone parte formalmente come soci. Possono comunque partecipare alle assemblee con parere consuntivo, ma senza diritto di voto e non contribuendo così al “quorum” delle presenze necessarie.

Sono organi dell’Associazione:

  1. a)  l’Assemblea degli associati;
  2. b)  il Consiglio Direttivo;
  3. c)  il Presidente;
  4. d)  il vice-presidente
  5. e)  il Segretario

Art.8

Organi dell’Associazione

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo e attivo.

Art.9

L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno precedente a quello in corso e a cui fa riferimento il bilancio consuntivo o già iscritti nell’anno in corso, ma avendo già versato la quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L’Assemblea ordinaria:

  •  nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  •  approva il bilancio;
  •  delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione diresponsabilità nei loro confronti;
  •  delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  •  delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso adessa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  •  approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  •  fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  •  destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  •  delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto oproposti dal Consiglio direttivo.
    L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art.10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per 4 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

  •  nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  •  cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  •  predispone bilancio o rendiconto;
  •  stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettantia ll’Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
    Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail, otto giorni giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
    Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.Nel caso in cui sia composto da solo 5 componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
    I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dall’organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 12

Il Segretario

Al Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, sono affidati i seguenti compiti:
– la tenuta e l’aggiornamento del registro dei soci, anche in collaborazione con un altro socio incaricato;
– la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea e Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale del Consiglio Direttivo verrà delegata ad altro componente dello stesso, escluso il Presidente, mentre la stesura del verbale dell’assemblea potrà anche essere delegata ad un altro socio presente.

Art.13

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.14

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art.15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.